PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere da almeno tre anni un invalido totale non autosufficiente all'interno del proprio nucleo familiare e di essere l'unico sostegno economico dello stesso.

Art. 2.
(Requisiti del soggetto assistito).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente, in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche o dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      2. Il soggetto di cui al comma 1 non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Art. 3.
(Requisiti del soggetto avente diritto).

      1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il padre o la madre, anche adottivi, ovvero il parente o l'affine entro il terzo grado convivente da almeno due anni, che assiste il soggetto di cui all'articolo 2 e che sia l'unica fonte di sostegno economico del nucleo familiare.
      2. Il soggetto avente diritto deve, altresì, avere età inferiore agli anni cinquantacinque ed essere in possesso dei requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per la posizione lavorativa alla quale intende accedere.

 

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Art. 4.
(Benefìci).

      1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto all'assunzione diretta presso le pubbliche amministrazioni presso le quali facciano domanda.
      2. A tale fine ogni pubblica amministrazione compila apposite graduatorie, tenendo conto della situazione economica complessiva del nucleo familiare.

Art. 5.
(Trattamento).

      1. Ai soggetti assunti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6.
(Compatibilità con altre provvidenze economiche).

      1. Il beneficio di cui all'articolo 4 è compatibile con tutti gli altri tipi di provvidenze economiche di cui sono destinatari per legge i soggetti di cui all'articolo 2 presenti nel nucleo familiare.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.